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Come Costituire un’Associazione non Riconosciuta

Il Codice civile, all’art. 14, prevede che le associazioni riconosciute (e le fondazioni) siano costituite per atto pubblico mentre per le associazioni non riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (36, c. 1, c.c.).
Al di fuori di tali casi, non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma, e di conservazione degli stessi.

Ciò a condizione, beninteso, che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all’atto pubblico.

La scrittura privata può assumere inoltre la forma di scrittura privata registrata allorquando i soci non si limitano a mettere per iscritto gli accordi associativi ma vogliono dare data certa all’atto.

L’associazione non riconosciuta non deve necessariamente avere un patrimonio: mentre terzi eventuali creditori dell’associazione riconosciuta possono aggredire un patrimonio che è determinato nell’atto costituito ed è soggetto a controlli ed autorizzazioni, i creditori dell’associazione non riconosciuta se non potranno far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione perché inesistente, potranno però rivalersi sugli amministratori. Ecco quindi perché non è necessario che l’atto costitutivo contenga l’indicazione del patrimonio: è sufficiente garanzia per i terzi la responsabilità personale degli amministratori dell’associazione.

Normalmente però anche l’associazione non riconosciuta avrà il suo patrimonio costituito dai contributi e dagli associati. Tali contributi potranno, a seconda dei casi, essere versati una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc.

La legge, all’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin quando l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Esiste quindi, anche per le associazioni non riconosciute, sebbene la legge usi il termine di fondo comune, un patrimonio modellato secondo le caratteristiche di quello delle associazioni riconosciute: un patrimonio cioè nettamente separato da quello dei singoli associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con l’associazione.

In particolare bisogna ricordare che l’associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l’associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell’associato ma dei terzi.
Neppure il creditore personale dell’associato potrebbe chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune, poiché il suo diritto sulla quota è impignorabile.
In caso poi di esclusione o di recesso, l’associazione non può vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell’uscita dall’associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un’associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale, e null’altro.