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Come Avviene il Pagamento di una Cambiale

Nell’attività commerciale sono presenti altri strumenti di pagamento che presentano anche una funzione di concessione di credito: sono le cambiali mediante le quali si fissa una determinata scadenza per il pagamento di un debito. La cambiale tratta è un titolo di credito in cui il traente dà ordine al trattario di pagare una somma a una determinata scadenza, all’ordine proprio o di un terzo (beneficiario). Il pagherò è invece un titolo di credito che contiene la promessa dell’emittente di pagare al beneficiario una somma a una determinata scadenza.

I requisiti fondamentali delle cambiali, alcuni dei quali sono comuni per i due tipi di titoli di credito, sono:
– L’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa:
– L’importo in cifre e in lettere (in caso di discordanza fra i due; vale quello scritto in lettere);
– L’indicazione della scadenza;
– La denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo;
– Il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento (il beneficiario);
– L’indicazione del luogo di pagamento;
– La sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente per la tratta, emittente per il pagherò).
Accanto a questi, esistono requisiti specifici per i due tipi di cambiali:
– L’ordine incondizionato di pagare (tratta) e la promessa incondizionata di pagare (pagherò) ;
– Il nome di chi è designato a pagare (traente) per la tratta.
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, oltre che nel luogo del domicilio del trattario. Nella pratica commerciale viene indicato come luogo di pagamento, invece del domicilio del trattario, l’indirizzo di una banca, definita domiciliataria, presso la quale avverrà il pagamento in quanto banca cassiera del debitore.

La cambiale può essere presentata per l’accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza; questo vuol dire che il trattario, anche se debitore del traente, diventa obbligato cambiario principale solo apponendo la sua firma per accettazione sulla cambiale tratta. In parallelo per il pagherò l’art.103 stabilisce che l’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale, cioè obbligato principale. Dall’art.26 si comprende che la tratta deve essere portata al domicilio del trattario per l’accettazione; questo comporta perdite di tempo notevoli e il sostenimento dei costi di invio della tratta. Nella pratica commerciale, per ovviare a questi inconvenienti si è individuata la figura della tratta autorizzata, prevista alla stipulazione del contratto di compravendita in cui il compratore autorizza il venditore a emetterla all’ordine proprio. Questa autorizzazione preventiva permette di far circolare una tratta, generalmente all’ordine proprio, senza accettazione. Occorre però considerare che questa tratta non è un titolo di credito, ma un semplice documento di quietanza.

Le cambiali, come gli assegni, si trasferiscono mediante la girata, apposta sul titolo stesso, che può essere in pieno o in bianco. Con questo atto giudiziario si trasferiscono tutti i diritti della cambiale dal girante al giratario, quindi la girata è propria.
La legge cambiaria prevede la girata per l’incasso come girata impropria, con la quale il girante, apponendo la clausola valuta per l’incasso o simile che implichi un semplice mandato, vuole trasferire solo quei diritti necessari per incassare l’importo in nome e per conto suo; egli comunque rimane il titolare dei diritti cambiari. È molto usata nella pratica commerciale in quanto il beneficiario, all’approssimarsi della scadenza, cede la cambiale a una banca per il semplice incasso.
L’art.23 prevede un’altra girata impropria: la girata in garanzia. Apponendo la clausola valuta in garanzia o altra che implichi un pegno, il trasferimento della cambiale ha validità solo come girata per procura. Con questo atto il girante vuole cedere la cambiale a garanzia di un suo debito verso il giratario.

L’avallo è una garanzia prestata da un terzo (avallante) e apposta sulla parte anteriore del titolo. L’avallante scrive un’espressione quale “per avallo di…? e appone la propria firma. Se non è specificato per chi è dato, si intende dato per il traente nella tratta e per l’emittente nel pagherò.
Risulta essere una garanzia che scatta in caso di cambiale non pagata da parte dell’avallato: l’avallante interviene con il pagamento della somma, in quanto obbligato cambiario, acquisendo quindi il diritto a rivalersi sull’avallato.

Il beneficiario della cambiale deve presentare il titolo al debitore per richiederne il pagamento nel momento in cui il titolo stesso giunge alla scadenza indicata. Diversi sono i modi di indicazione della scadenza:
– A vista: la cambiale è pagabile alla presentazione che deve avvenire nel termine di un anno dalla data della sua emissione:
– A certo tempo vista: la scadenza è fissata a un certo tempo dalla data di accettazione del titolo.
Questi due modi di esprimere la scadenza possono essere usati solo per la cambiale tratta, in quanto per il pagherò non si può parlare di scadenza a vista e di accettazione.
– A certo tempo data: la scadenza è fissata a un certo punto dalla data di emissione del titolo;
– A data fissa: la scadenza è individuata in un giorno specifico del calendario.
Il portatore della cambiale deve presentarla nel giorno in cui è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi e nel luogo e all’indirizzo indicato sul titolo.
All’avvenuto pagamento il trattario (o l’emittente) ha diritto alla consegna della cambiale da parte del portatore come prova dell’eseguita obbligazione.

Il mancato pagamento da parte dell’obbligato principale (trattario per la tratta ed emittente per il pagherò) deve risultare da un atto di protesto, redatto da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziari, segretario comunale), nel quale si accerta in forma solenne l’avvenuta presentazione del titolo e il conseguente rifiuto del pagamento. Questo atto, da elevare entro il secondo giorno successivo, non festivo, alla scadenza è indispensabile per poter seguire le azioni cambiarie di regresso e recuperare il credito agendo contro il traente, i giranti e i loro eventuali avallanti. Non è necessario se si vuole o si deve seguire l’azione diretta di recupero del credito, procedere contro l’obbligato principale e l’eventuale avallante.

Le cambiali sono sottoposte a un’imposta di bollo. Attualmente l’imposta corrisponde al 12‰ (per mille) del valore facciale del titolo. Il procedimento prevede un primo arrotondamento dell’importo all’euro superiore: Euro 1785,03 – – – – Euro 1786. Il calcolo della percentuale: (1786 x 12) : 1000 = 21,43. Un secondo arrotondamento dell’imposta ai centesimi inferiori o superiori secondo che l’ultima cifra sia minore o superiore a 0,05 centesimi. 21,46 —- 21,50; 20,31 —- 20,30. L’imposta di bollo si assolve all’atto dell’acquisto del modulo in tabaccheria richiedendo il taglio necessario, o eventualmente integrando il taglio minore più vicino con marche da bollo per cambiali da applicare sul retro del titolo. Queste marche devono essere annullate, cioè timbrate, presso l’Ufficio del registro o presso un Ufficio postale.