Lavoro

Come Sono Regolamentati i Contratti di Lavoro

La regolamentazione del rapporto di lavoro è la risultante della combinazione delle regole dettate dalla legge, dal contratto collettivo e da quello individuale.

La disciplina del rapporto (che annovera profili economici quali la retribuzione ad esempio e i profili normativi quali orario, mansioni, qualifiche, ecc.) non è, infatti, demandata all’“autonomia privata” del singolo datore e del singolo lavoratore dal momento che l’ordinamento si preoccupa di imporre – direttamente o indirettamente – tutta una serie di precise limitazioni al contenuto del contratto e, ancor di più, ai comportamenti dei soggetti negoziali nell’esecuzione dello stesso, per ragioni di protezione del contraente debole.

A giustificare, infatti, la preminenza della legge e per essa della contrattazione collettiva nell’esecuzione delle attività delle parti è la posizione di inferiorità economica del lavoratore: proprio per superare tale squilibrio è finalizzata la limitazione all’autonomia privata (ossia al potere di decidere in che modo regolamentare i propri interessi), effettuata per mezzo della disciplina legale e dell’azione normativa delle organizzazioni sindacali mediante la contrattazione collettiva.

La Contrattazione Collettiva
Il contratto collettivo di lavoro è lo “schema negoziale” attraverso cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci. Essa si svolge a diversi livelli: da quello interconfederale a quello di categoria, a quello locale ed aziendale.
La caratteristica di questo contratto è che almeno una delle parti stipulanti è necessariamente un soggetto collettivo: se, infatti, il lato imprenditoriale può anche essere monosoggettivo (è il caso dei contratti aziendali), il lato dei lavoratori è sempre rappresentato da una coalizione ossia un sindacato.
I contratti che hanno maggiore rilevanza pratica sono quelli collettivi nazionali di lavoro (Ccnl), conclusi a livello di categoria.

Funzione normativa
La particolare funzione del Ccnl è detta normativa: il contratto collettivo, infatti, determina i contenuti di una futura produzione negoziale ossia individua le condizioni alle quali dovranno attenersi singolo datore e singolo lavoratore nell’attività contrattuale che svolgeranno nel futuro (se la svolgeranno).
Detto ancora in altri termini nel contratto collettivo si stabiliscono le regole a cui le parti si atterranno nel momento in cui, con negozi distinti, decidereranno di dar vita ad un concreto rapporto lavorativo.

Le finalità tipiche del contratto collettivo sono quindi
-determinare il contenuto essenziale dei contratti individuali di lavoro in un certo settore (commercio, industria metalmeccanica, industria chimica, ecc.), sia sotto l’aspetto economico (retribuzione, trattamenti di anzianità) sia sotto il profilo normativo (orario, qualifiche e mansioni, stabilità del rapporto, ecc.).
-disciplinare i rapporti tra i soggetti collettivi (c.d. relazioni industriali).

Principio della inderogabilità in peius
Il rapporto tra autonomia collettiva e individuale è regolato dal principio della inderogabilità in peius ossia è possibile che il contratto individuale si discosti dal quello collettivo a patto che la modifica sia migliorativa per il prestatore di lavoro e non comporti per lui uno svantaggio.
Più generale, nel contesto gerarchico delle fonti del rapporto di lavoro il principio è che la fonte inferiore (il contratto individuale rispetto al Ccnl, il Ccnl rispetto alla legge) può derogare a quella superiore solo in senso più favorevole al lavoratore (cosiddetta derogabilità in melius) e mai in senso ad sfavorevole (inderogabilità in peius).
Da segnalare, tuttavia, che vi sono casi, espressamente e straordinariamente previsti dallo stesso ordinamento, in cui la legge autorizza la contrattazione collettiva all’introduzione di deroghe peggiorative.