Lavoro

Gruppo di Società e Datore di Lavoro Effettivo

Nell’ipotesi di gruppo di società, “la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate, determina l’assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell’organizzazione produttiva nella quale l’attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione” (Cass 29 novembre 2011 n. 25270).

Lo ha affermato la Cassazione, precisando che “l’ingerenza della società dominante nella gestione del rapporto di lavoro” può: a) “spingersi sino al punto di determinare una utilizzazione del tutto indistinta e promiscua della forza lavoro all’interno del gruppo, accreditando una situazione di «confusione contrattuale»”, tale da configurare l’esistenza di una impresa unitaria, solo apparentemente organizzata in forma di gruppo (v. per tutte Cass. 6 aprile 2004 n. 6707); b) oppure “in presenza di gruppi genuini, ma fortemente integrati, determinare la destinazione della prestazione di lavoro al complesso delle società operative, secondo le note forme della prestazione cumulativa o alternativa”; c) ovvero configurare “la determinazione generale degli obiettivi strategici delle singole società operative, anche per ciò che riguarda le politiche del personale, ma senza alcuna incidenza sulla concreta gestione del personale e sulla destinazione della prestazione alla società che assume la veste di datore di lavoro”.

In questi casi, il collegamento economico funzionale tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, intercorso fra una di esse ed il lavoratore, debbano estendersi anche all’altra.

Risulta essere giuridicamente possibile concepire un’impresa unitaria che alimenta varie attività formalmente affidate a soggetti diversi, il che non comporta sempre la necessità di superare lo schermo della persona giuridica, né di negare la pluralità di quei soggetti, ben potendo esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone, rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro.