Lavoro

Come si Diventa Fotografo

Come si diventa fotografi? Occorre fare necessariamente qualche corso oppure si può diventarlo anche da autodidatta? E’ necessario avere dell’attrezzatura in particolare?
Con lo sviluppo degli smartphone che oggi fanno si che chiunque possa cimentarsi nella fotografia digitale è sempre più facile porsi la domanda “come posso diventare un fotografo”? Se la domanda è semplice, la risposta non è troppo complicata, almeno in superficie.

Per diventare un fotografo, e magari anche per diventarlo a livello lavorativo, non è necessario possedere alcun titolo di studio o qualifica: basta essere un fotografo abbastanza bravo da attirare clienti, nel caso lo si scegla come professione. Discorsi sul tipo di attrezzatura sono quindi completamente soggettivi per il fotografo che lo fa per hobby e invece sono scelte imposte dallo standard utilizzato al momento dai professionisti per chi lo scelga come lavoro.

L’introduzione della tecnica digitale ha reso più accessibile il mondo della fotografia che prima, per costi di sviluppo della pellicola e della stessa attrezzatura fotografica, era ristretto ad un esiguo numero di persone. Ma questo ampliamento non ha portato ad un aumento delle “foto di qualità”: si ritiene troppo facilmente infatti che per fare una foto bella basta farne 100 e scegliere la migliore. Il lavoro del fotografo non è quello di semplicemente scattare una foto quanto gli capita: per diventare un fotografo prima di tutto la fotografia bisogna concepirla nella testa, strutturarla e pianificarla.

Può capitare a tutti di fare una foto particolarmente riuscita, ma solo attraverso una lunga formazione si possono riuscire a scattare fotografie eccellenti: competenze tecniche quali l’utilizzo delle varie funzioni delle reflex unite ad una conoscenza della semiotica e della storia dell’arte fanno la differenza tra un amatore e un professionista.

Lavoro

Come Diventare Assistente alla Poltrona

Come si diventa Assistente di Studio Odontoiatrico (Aso)? Occorre essere laureati per essere assistenti alla poltrona? Che qualifiche sono richieste?

L’assistente alla poltrona, o meglio “Assistente di Studio Odontoiatrico (Aso)”, è una figura di supporto all’attività dell’odontoiatra e dello studio dentistico in generale. Le manisioni di un assistente alla poltrona non si esauriscono infatti nel supporto durante le operazioni di assistenza al dentista mentre questi opera, ma la figura è coinvolta in molte altre fasi, anche burocratiche, della gestione dello studio dentistico; gestire i rapporti coi pazienti e con i fornitori, gestire la contabilità, organizzare l’agenda dello studio, sono solo alcune delle mansioni che possono vederlo coinvolto.

Al di là delle ovvie caratteristiche personali che un lavoro a contatto diretto con il cliente richiede, quali capacità di relazionarsi con atteggiamento calmo e rassicurante , scarsa impressionabilità visto che si assisterà ad operazioni chirirgiche ed estrema precisione nello svolgimento dei compiti assegnati, non è necessario avere alcun tipo di titolo di studio o di formazione specifica per accedere al posto di lavoro. Non è quindi necessaria la laurea in ambito medico-sanitario, ma è invece necessario avere un titolo di scuola media secondaria.

Risulta essere anche vero che pur non essendo obbligatori corsi di formazione specifica, oramai gli studi odontoiatrici si avvalgono esclusivamente di personale qualificato, quindi se si vuole diventare un assistente di poltrona è necessario investire in un corso di formazione specifico: i corsi sono solitamente organizzati dalla regione e hanno una durata di circa 1000 ore suddivise parimenti tra teoria e pratica. Questi corsi mirano ad offrire allo studente una formazione teorica e pratica che gli tornerà poi utile durante il lavoro di assistente di studio odontoiatrico. Garantirà una conoscenza degli strumenti che si utilizzano in uno studio dentistico, dei materiali che vengono impiegati nei trattamenti sanitari e le norme che regolano il lavoro del dentista, quali la legge sulla privacy e il segreto professionale.
Esiste anche la possibilità di seguire corsi online che, come per quelli in aula, devono fornire alla conclusione l’attestato di qualifica professionale L. 845/78 art.14, ovvero quello riguardante la professione di assistente alla poltrona o assistente di studio odontoiatrico.

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Vendita con Riserva di Gradimento – Definizione e Significato

La norma in esame era già regolata dal Codice Civile del 1965, dedicato alla “vendita ad assaggio” e mira a contemperare l’interesse del compratore alla verifica delle qualità convenute del bene prima della formazione del contratto, e contestualmente l’interesse del venditore a limitare le possibili controversie con l’acquirente durante la fase esecutiva del contratto. Viene anche qualificata vendita a formazione progressiva (Albanese 2014, 437).
Il venditore assume dunque un obbligo di facere, finalizzato a consentire al compratore di esaminare il bene per valutarlo. Può avere ad oggetto anche beni immobili o universalità di beni mobili (Greco, Cottino 1981, 419). Se al contratto di vendita è apposta una riserva di gradimento, il contratto si perfeziona allorquando l’acquirente comunica al venditore il proprio gradimento.

Una parte di dottrina sosteneva che tale riserva identificasse una condizione sospensiva meramente potestativa, in cui il ruolo centrale fosse svolto dal merum arbitrium del compratore (si placuerit) (Naddeo 2011, 447).
Altra teoria vedeva in tale vendita un contratto preliminare unilaterale vincolante per il solo venditore.
«Nel caso della cosiddetta prenotazione e nel caso di vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.) il contratto non è vincolante in quanto lasciato al mero arbitrio di una delle parti: in tali casi è da ritenere che le parti abbiano inteso dar vita soltanto ad un contratto preliminare unilaterale con obbligazioni soltanto a carico del promittente e la cui perfezione rimane soltanto subordinata all’accettazione del promissario».
(Cass. civ., 11/10/1961, n. 2080, Mass. Giur. It., 1961)

La dottrina ha parlato di offerta vincolante per tutto il termine stabilito per l’approvazione dell’esperimento, con impegno del venditore a renderlo possibile (Gorla 1937, 294), ovvero l’ha inquadrata nello schema di cui all’art. 1331 c.c. (diritto di opzione). Secondo la giurisprudenza tale fattispecie costituisce un contratto perfetto e già concluso, la cui efficacia resta subordinata alla condizione sospensiva relativa alla ricorrenza o meno di specifici requisiti del bene e si differenzia dalla vendita con riserva di gradimento che, invece, costituisce un contratto solo in itinere, il quale non può dirsi perfezionato fino allo scioglimento della riserva da parte del potenziale acquirente.
«Ove, pertanto, le parti abbiano inteso mettere a disposizione del potenziale acquirente il bene, per un determinato periodo, al fine di consentire ad esso di valutarne la rispondenza in relazione alle proprie esigenze prima di esprimere un consenso definitivo all’acquisto, il concetto di contratto in fase di formazione, che connota l’istituto della vendita con riserva di gradimento, pare idoneo a cogliere la effettiva volontà dei contraenti, ovvero quella di concludere il contratto solo in seguito allo scioglimento della riserva con manifestazione della volontà di acquistare la cosa».
(Trib. Padova, 17/02/2015)

Si richiede inoltre un accertamento obiettivo in ordine alla corrispondenza della cosa venduta ai requisiti pattuiti, nonché dell’esistenza delle qualità essenziali e dell’assenza di vizi; si differenzia dalla vendita con riserva di gradimento, ex art. 1520 c.c., nella quale il patto di gradimento implica un semplice esame del bene al fine di accertare se sussistono o meno le caratteristiche ritenute dalla parte necessarie per esprimere il proprio apprezzamento (Tribunale Vicenza, 18/03/2011).
«La vendita con riserva di gradimento è un contratto soltanto in itinere e non perfezionato fino a che la riserva non sia sciolta dal potenziale acquirente con la comunicazione del gradimento al venditore, mentre la vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi, ma sospensivamente condizionato per la sua efficacia all’esito positivo della prova; pertanto, qualora il compratore con riserva di gradimento, implicitamente o esplicitamente, si riservi anche di sottoporre a prova la cosa che gli si propone di acquistare, al fine di orientare le proprie determinazioni circa l’eventuale gradimento, il negozio che viene ad esistenza non è quello della vendita a prova, ma quello della vendita con riserva di gradimento, cui accede il patto di prova con essa non incompatibile, in quanto la manifestazione del potenziale acquirente di volere o non volere acquistare è pur sempre lasciata al suo arbitrio, mentre l’esperimento della prova costituisce soltanto un mezzo in base al quale determinarsi».
(Cass. civ. Sez. II, 27/02/1986, n. 1270, Vita Notar., 1986, 293)
«Nella vendita con riserva di gradimento – che è, in sostanza, una forma di opzione – si ha una promessa unilaterale vincolante per il solo venditore, per il medesimo irrevocabile sino a che non sia accettata dal compratore con la dichiarazione di gradimento: tale vendita quindi è un contratto soltanto in itinere e non perfezionato sino alla comunicazione del gradimento, da parte del potenziale acquirente, al venditore».
(Giudice di Pace Perugia, 28/03/1997 Rass. Giur. Umbra, 1998, 126)

La riserva di gradimento è un atto libero e discrezionale del compratore, che non ha alcun obbligo di compiere una verifica utilizzando determinati parametri, come invece avviene nel caso di vendita a prova. Il compratore ha l’onere di esaminare la cosa e di comunicare il suo gradimento entro il termine stabilito dal contratto o dagli usi; un termine congruo può essere stabilito unilateralmente dallo stesso venditore. Il termine si considera di decadenza e la prova della comunicazione del gradimento incombe sulla parte che intende far valere il contratto. Col perfezionamento del contratto viene trasferito il diritto e il passaggio del rischio del perimento è a carico del compratore. Al compratore compete la garanzia per vizi e difetti di qualità non facilmente riconoscibili al momento dell’esame. Si ritiene infatti che il bene venga accettato implicitamente dal compratore che rinuncia al suo esame (Bianca 1972, 314 e s.). Questa ipotesi appartiene al processo formativo del contratto: la vendita non è perfetta e non si perfeziona, con effetto ex nunc finché il compratore non ha esaminato la cosa e comunicato il suo gradimento, ma non occorre che precisi le ragioni per cui gradisce o meno la cosa (Greco, Cottino 1981, 414). Nell’accertamento della sussistenza dei requisiti del bene rimangono assorbite le normali garanzie a favore del compratore con riguardo a quelle caratteristiche della cosa che sono state oggetto di specifica verifica (Albanese 2014, 451).
La dottrina dibatte se il mancato esercizio di tale diritto, a causa dell’inadempimento del venditore, comporti una tutela risarcitoria ovvero se il compratore possa avvalersi dell’azione di esecuzione in forma specifica. Secondo Bianca il facere del venditore non può essere surrogato dall’attività altrui; anche nel caso in cui si renda necessaria la mera esibizione del bene alienato al compratore, a costui compete il risarcimento dell’interesse negativo, cioè del danno subito per avere confidato nella conclusione del contratto. D’altra parte, il compratore può essere tenuto al risarcimento del danno, se si rifiuta di perfezionare la vendita senza avere previamente esaminato la cosa.

Lavoro

Come si Diventa Giornalista

Come si diventa giornalisti? Bisogna per forza essere laureati in un ambito umanistico? C’è un esame da sostenere per poter entrare a far parte dell’ordine dei giornalisti?
Fare il giornalista è il sogno di molte persone fin da piccole. Per quelli che con l’età non hanno perso l’obiettivo di diventare giornalisti la strada per diventarlo è sancita da una legge del 1963 che prevede obbligatoriamente per ottenere la qualifica di “giornalista” l’iscrizione all’ODG (Ordine Dei Giornalisti).

Esistono due categorie di giornalisti riconosciuti dall’Ordine: i giornalisti pubblicisti e i giornalisti professionisti. la maggiore differenze tra queste due categorie è che mentre i giornalisiti pubblicisti svoltono l’attività di giornalismo in modo occasionale se pure retribuita, i professionisti invece svolgono esclusivamente e continuativamente l’attività giornalistica come occupazione.

Il giornalista pubblicista per diventare tale deve svolgere attività di giornalismo in modo retribuito presso una testata registrata presso il competente tribunale (che può essere sia un quotidiano, un periodico, un giornale online o presso emittenti televisive o radiofoniche) per un periodo minimo di due anni, periodo nel quale deve accumulare la redazione di almeno 65 articoli originali retribuiti. Questi articoli e le rispettive ricevute di pagamento della ritenuta d’acconto del 20% dovranno essere presentate al momento della richiesta di iscirizone all’albo.
Ai fini del raggiungimento del titolo di giornalista pubblicista non sono quindi valide le collaborazioni a titolo gratuito oppure l’equivalente partecipazione a corsi di formazione non espressamente riconosciuti dall’ordine dei giornalisti.

Per chi invece aspira alla posizione di giornalista professionista deve effettuare un praticantato di 18 mesi presso una redazione e effettuare un corso di formazione riconosciuto dall’ODG della durata minima di 45 ore che può essere anche svolto a distanza. In sostituzione si può frequentare il biennio di scuola di giornalismo. Avendo questi prerequisiti l’aspirante può sostenere la prova d’esame che gli consente di accedere alla posizione di giornalista professionista.

Quanto sopra detto è descritto dalla legge 69 del 1963 e in particolare nell’articolo 32 e 34 per i professionisti e 35 per i pubblicisti.

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Come Costituire un’Associazione non Riconosciuta

Il Codice civile, all’art. 14, prevede che le associazioni riconosciute (e le fondazioni) siano costituite per atto pubblico mentre per le associazioni non riconosciute nulla si dice se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (36, c. 1, c.c.).
Al di fuori di tali casi, non si ritiene che la presenza in un ente di tipo associativo di un atto costitutivo redatto con atto pubblico in assenza di una specifica prescrizione normativa, possa inficiare la validità di successive delibere modificative risultanti da una semplice scrittura privata: troveranno infatti applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma, e di conservazione degli stessi.

Ciò a condizione, beninteso, che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto in vigore gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie: se la prescrizione di una specifica forma non sia rinvenibile nella legge ma risulti comunque dagli accordi tra gli associati, deve comunque, per effetto del citato articolo 36 c.c., ritenersi necessario il ricorso all’atto pubblico.

La scrittura privata può assumere inoltre la forma di scrittura privata registrata allorquando i soci non si limitano a mettere per iscritto gli accordi associativi ma vogliono dare data certa all’atto.

L’associazione non riconosciuta non deve necessariamente avere un patrimonio: mentre terzi eventuali creditori dell’associazione riconosciuta possono aggredire un patrimonio che è determinato nell’atto costituito ed è soggetto a controlli ed autorizzazioni, i creditori dell’associazione non riconosciuta se non potranno far valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione perché inesistente, potranno però rivalersi sugli amministratori. Ecco quindi perché non è necessario che l’atto costitutivo contenga l’indicazione del patrimonio: è sufficiente garanzia per i terzi la responsabilità personale degli amministratori dell’associazione.

Normalmente però anche l’associazione non riconosciuta avrà il suo patrimonio costituito dai contributi e dagli associati. Tali contributi potranno, a seconda dei casi, essere versati una tantum al momento della costituzione o potranno invece essere versati annualmente; potranno essere dello stesso importo per tutti gli associati, oppure avere importi differenti, quando gli associati sono divisi in diverse categorie con obbligazioni differenti ecc.

La legge, all’art. 37 c.c. stabilisce che i contributi versati dagli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione e che, fin quando l’associazione dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.
Esiste quindi, anche per le associazioni non riconosciute, sebbene la legge usi il termine di fondo comune, un patrimonio modellato secondo le caratteristiche di quello delle associazioni riconosciute: un patrimonio cioè nettamente separato da quello dei singoli associati e che rappresenta una specifica garanzia per i terzi che entrano in contatto con l’associazione.

In particolare bisogna ricordare che l’associato non ha possibilità di chiedere la divisione di tale fondo per tutto il tempo che l’associazione ha vita, perché il fondo non è a tutela dell’associato ma dei terzi.
Neppure il creditore personale dell’associato potrebbe chiedere di procedere esecutivamente sulla sua quota di fondo comune, poiché il suo diritto sulla quota è impignorabile.
In caso poi di esclusione o di recesso, l’associazione non può vantare alcun diritto su una quota di fondo comune: il versamento infatti dei contributi non può essere considerato alla stregua di un investimento di capitali che possa essere restituito al momento dell’uscita dall’associazione, bensì come un mezzo che consente la partecipazione ad un’associazione in grado di soddisfare un interesse morale o ideale, e null’altro.