La norma in esame era già regolata dal Codice Civile del 1965, dedicato alla “vendita ad assaggio” e mira a contemperare l’interesse del compratore alla verifica delle qualità convenute del bene prima della formazione del contratto, e contestualmente l’interesse del venditore a limitare le possibili controversie con l’acquirente durante la fase esecutiva del contratto. Viene anche qualificata vendita a formazione progressiva (Albanese 2014, 437).
Il venditore assume dunque un obbligo di facere, finalizzato a consentire al compratore di esaminare il bene per valutarlo. Può avere ad oggetto anche beni immobili o universalità di beni mobili (Greco, Cottino 1981, 419). Se al contratto di vendita è apposta una riserva di gradimento, il contratto si perfeziona allorquando l’acquirente comunica al venditore il proprio gradimento.
Una parte di dottrina sosteneva che tale riserva identificasse una condizione sospensiva meramente potestativa, in cui il ruolo centrale fosse svolto dal merum arbitrium del compratore (si placuerit) (Naddeo 2011, 447).
Altra teoria vedeva in tale vendita un contratto preliminare unilaterale vincolante per il solo venditore.
«Nel caso della cosiddetta prenotazione e nel caso di vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.) il contratto non è vincolante in quanto lasciato al mero arbitrio di una delle parti: in tali casi è da ritenere che le parti abbiano inteso dar vita soltanto ad un contratto preliminare unilaterale con obbligazioni soltanto a carico del promittente e la cui perfezione rimane soltanto subordinata all’accettazione del promissario».
(Cass. civ., 11/10/1961, n. 2080, Mass. Giur. It., 1961)
La dottrina ha parlato di offerta vincolante per tutto il termine stabilito per l’approvazione dell’esperimento, con impegno del venditore a renderlo possibile (Gorla 1937, 294), ovvero l’ha inquadrata nello schema di cui all’art. 1331 c.c. (diritto di opzione). Secondo la giurisprudenza tale fattispecie costituisce un contratto perfetto e già concluso, la cui efficacia resta subordinata alla condizione sospensiva relativa alla ricorrenza o meno di specifici requisiti del bene e si differenzia dalla vendita con riserva di gradimento che, invece, costituisce un contratto solo in itinere, il quale non può dirsi perfezionato fino allo scioglimento della riserva da parte del potenziale acquirente.
«Ove, pertanto, le parti abbiano inteso mettere a disposizione del potenziale acquirente il bene, per un determinato periodo, al fine di consentire ad esso di valutarne la rispondenza in relazione alle proprie esigenze prima di esprimere un consenso definitivo all’acquisto, il concetto di contratto in fase di formazione, che connota l’istituto della vendita con riserva di gradimento, pare idoneo a cogliere la effettiva volontà dei contraenti, ovvero quella di concludere il contratto solo in seguito allo scioglimento della riserva con manifestazione della volontà di acquistare la cosa».
(Trib. Padova, 17/02/2015)
Si richiede inoltre un accertamento obiettivo in ordine alla corrispondenza della cosa venduta ai requisiti pattuiti, nonché dell’esistenza delle qualità essenziali e dell’assenza di vizi; si differenzia dalla vendita con riserva di gradimento, ex art. 1520 c.c., nella quale il patto di gradimento implica un semplice esame del bene al fine di accertare se sussistono o meno le caratteristiche ritenute dalla parte necessarie per esprimere il proprio apprezzamento (Tribunale Vicenza, 18/03/2011).
«La vendita con riserva di gradimento è un contratto soltanto in itinere e non perfezionato fino a che la riserva non sia sciolta dal potenziale acquirente con la comunicazione del gradimento al venditore, mentre la vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi, ma sospensivamente condizionato per la sua efficacia all’esito positivo della prova; pertanto, qualora il compratore con riserva di gradimento, implicitamente o esplicitamente, si riservi anche di sottoporre a prova la cosa che gli si propone di acquistare, al fine di orientare le proprie determinazioni circa l’eventuale gradimento, il negozio che viene ad esistenza non è quello della vendita a prova, ma quello della vendita con riserva di gradimento, cui accede il patto di prova con essa non incompatibile, in quanto la manifestazione del potenziale acquirente di volere o non volere acquistare è pur sempre lasciata al suo arbitrio, mentre l’esperimento della prova costituisce soltanto un mezzo in base al quale determinarsi».
(Cass. civ. Sez. II, 27/02/1986, n. 1270, Vita Notar., 1986, 293)
«Nella vendita con riserva di gradimento – che è, in sostanza, una forma di opzione – si ha una promessa unilaterale vincolante per il solo venditore, per il medesimo irrevocabile sino a che non sia accettata dal compratore con la dichiarazione di gradimento: tale vendita quindi è un contratto soltanto in itinere e non perfezionato sino alla comunicazione del gradimento, da parte del potenziale acquirente, al venditore».
(Giudice di Pace Perugia, 28/03/1997 Rass. Giur. Umbra, 1998, 126)
La riserva di gradimento è un atto libero e discrezionale del compratore, che non ha alcun obbligo di compiere una verifica utilizzando determinati parametri, come invece avviene nel caso di vendita a prova. Il compratore ha l’onere di esaminare la cosa e di comunicare il suo gradimento entro il termine stabilito dal contratto o dagli usi; un termine congruo può essere stabilito unilateralmente dallo stesso venditore. Il termine si considera di decadenza e la prova della comunicazione del gradimento incombe sulla parte che intende far valere il contratto. Col perfezionamento del contratto viene trasferito il diritto e il passaggio del rischio del perimento è a carico del compratore. Al compratore compete la garanzia per vizi e difetti di qualità non facilmente riconoscibili al momento dell’esame. Si ritiene infatti che il bene venga accettato implicitamente dal compratore che rinuncia al suo esame (Bianca 1972, 314 e s.). Questa ipotesi appartiene al processo formativo del contratto: la vendita non è perfetta e non si perfeziona, con effetto ex nunc finché il compratore non ha esaminato la cosa e comunicato il suo gradimento, ma non occorre che precisi le ragioni per cui gradisce o meno la cosa (Greco, Cottino 1981, 414). Nell’accertamento della sussistenza dei requisiti del bene rimangono assorbite le normali garanzie a favore del compratore con riguardo a quelle caratteristiche della cosa che sono state oggetto di specifica verifica (Albanese 2014, 451).
La dottrina dibatte se il mancato esercizio di tale diritto, a causa dell’inadempimento del venditore, comporti una tutela risarcitoria ovvero se il compratore possa avvalersi dell’azione di esecuzione in forma specifica. Secondo Bianca il facere del venditore non può essere surrogato dall’attività altrui; anche nel caso in cui si renda necessaria la mera esibizione del bene alienato al compratore, a costui compete il risarcimento dell’interesse negativo, cioè del danno subito per avere confidato nella conclusione del contratto. D’altra parte, il compratore può essere tenuto al risarcimento del danno, se si rifiuta di perfezionare la vendita senza avere previamente esaminato la cosa.